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Per la Corte di Cassazione corretto riconoscere l'esborso alla moglie non autosufficiente, poi quantificato tenendo conto implicitamente anche della durata del rapporto
di Lucia Izzo - L'assegno divorzile va riconosciuto alla ex laddove il giudice di merito valuti ed escluda la sua autosufficienza economica stante la sua limitata capacit e possibilit effettiva di lavoro personale e di reddito (non destinata a incrementarsi in futuro). Nei fattori considerati, invece, nella fase di determinazione dell'esborso, corretto il riferimento, seppur implicito, alla durata del matrimonio.
Nella vicenda in esame, l'ex marito si era visto porre a suo carico l'assegno divorzile nei confronti della moglie (pur venendo meno il mantenimento nei confronti della figlia), decisione confermata anche in sede di appello e impugnata in Cassazione.
Tuttavia, gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso, perch sostanzialmente diretto a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice a quo che, invece, appare conforme a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimit in materia (sent. 11504/2017).
In particolare, la Corte distrettuale ha dapprima (fase dell'an debeatur) accertato la sussistenza o meno del diritto all'assegno a favore della donna con una valutazione conclusasi positivamente. Infatti, i giudici hanno ritenuto inadeguati i mezzi economici a disposizione della ex al fine di consentirle l'indipendenza o autosufficienza economica.
In particolare, si sottolineata la sua limitata capacit e possibilit effettiva di lavoro personale e di reddito, non destinata a incrementarsi in futuro, la disponibilit di una casa di abitazione e la mancata fruizione di trattamenti pensionistici. Dati emersi dalle allegazioni della donna (gravando l'onere probatorio sulla parte richiedente l'esborso) e dal riscontro delle stesse attraverso accertamenti svolti dalla polizia tributaria nel corso del giudizio.
Riconosciuto il diritto all'assegno, i giudici sono poi passati alla determinazione in concreto della somma (fase del quantum debeatur) tenendo presenti una serie di criteri suggeriti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Il giudice a quo ha, pertanto, ritenuto congrua la misura in euro 500 mensili dell'assegno divorzile disposto in primo grado al fine di sopperire alla condizione di non autosufficienza della ex moglie.
Poich il ricorrente non ha dedotto una concreta violazione dell'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 sia sotto il profilo dei criteri normativi e giurisprudenziali per l'accertamento del diritto all'assegno divorzile sia quanto a quelli relativi alla determinazione dell'ammontare dell'esborso, ne consegue la dichiarazione di inammissibilit del ricorso.
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